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Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42, comma 1, lettera a), D.lgs. 33 / 2013 - Art. 42, comma 1, lettera b), D.lgs. 33 / 2013 - Art. 42, comma 1, lettera c), D.lgs. 33 / 2013.

Frequenza aggiornamento:continuo

Descrizione

L'Art. 42 prevede che le amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili ed urgenti e in generale di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblichino:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle leggi eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché degli eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri straordinari;
c) il costo previsto e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Documenti e Allegati

Pagina aggiornata il 20/10/2025 12:30

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