La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui all’art.141 e 141bis del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 - Approvazione del Regolamento dell’Esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 , n.773 TULPS , ha il compito di verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell’art. 80 del Tulps, ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931 n.773 attribuite alla competenza comunale dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e così come prevista dal regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, art. 4.
In particolare la Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo provvede ai compiti di cui al comma 1 dell’art. 141 del citato regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e segnatamente deve:
Ha il compito, altresì, di rilasciare il parere ai fini della registrazione e assegnazione del codice identificativo alle nuove attività di spettacolo viaggiante ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 18 maggio 2007.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma dell’art. 141 del citato regolamento di attuazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.