Unione Civile
Descrizione:
Impedimenti
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
. sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
. sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
. sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
.sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Come Fare:
Chi può costituire un'Unione Civile
Due persone dello stesso sesso maggiorenni che non si trovano nelle condizioni ostative previste dalla legge:
a. non essere sposati o parti di altra Unione Civile
b. non essere interdetti per infermità di mente (art.85 c.c.)
c. non devono sussistere tra le parti rapporti di parentela, di affinità, di adozione e di affiliazione (art. 87 c.c.)
d. nessuna delle parti deve aver conseguito una condanna definitiva per omicidio consumato o tentato sul coniuge o sulla parte dell'Unione civile dell'altra (art. 88 c.c. )
Il cittadino straniero che vuole costituire un' Unione Civile in Italia deve essere in possesso della dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese di nulla osta all'unione civile completa dei dati anagrafici, debitamente legalizzata presso la Prefettura di Cuneo, ad eccezione per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja. Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 396/2000, i documenti emessi all'estero devono essere tradotti e legalizzati.
Chi vuole procedere all'unione civile deve presentarsi presso l'ufficio di Stato Civile del Comune per la compilazione della documentazione necessaria e per concordare la data e le tempistiche tecniche per le pubblicazioni, muniti entrambi di carta d'identità in corso di validità e codice fiscale, successivamente dovrà compilare la richiesta per la sala comunale e corrispondenre il relativo importo.
Informazioni specifiche:
Pubblicazioni di unione civile: è il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza verifica l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione dell'unione civile "pubblicizzando" l'intenzione degli sposi con l'affissione all'Albo Pretorio digitale di idoneo atto, per un periodo di 8 giorni consecutivi. Trascorsi tre giorni dal termine della pubblicazione, l'Ufficiale di Stato Civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione all'unione civile, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti previsti dalla legge italiana, agli effetti civili dell'unione civile. l'unione civile potrà essere celebrata nella Casa Comunale a partire dal 4° giorno della compiuta pubblicazione ed entro e non oltre 180 giorni, davanti al Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
Dove Rivolgersi:
Ufficio Servizi Demografici (vedi dettaglio e orario di apertura)
Quando:
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.
Riferimenti Normativi:
Decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017;
Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”.
Riferimenti Normativi Locali:
CORRISPETTIVI PRENOTAZIONE SALA COMUNALE:
- Residenti € 100,00
- Non residenti € 150,00
- Maggiorazione per celebrazione matrimonio/unione civile fascia oraria pomeridiana € 120,00
Documenti allegati:
MODELLO PRENOTAZIONE SALA (7,83 KB)
REGOLAMENTO MATRIMONI e UNIONI CIVILI (394,18 KB)