Descrizione:
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10.11.2014, n. 162 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12.09.2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
In sintesi sarà possibile separarsi o divorziare, scegliendo tra queste tre opzioni:
- come già avveniva prima di questa legge, presso il Tribunale Ordinario di Cuneo
- di fronte ad un avvocato (art. 6) - solo consensuale
- di fronte all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12) - solo consensuale
Questo intervento normativo NON INCIDE sui tre anni che i coniugi devono attendre tra la separazione e divorzio.
Come Fare:
L'11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n.162 che prevede all'art. 6 la "convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio".
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei pressupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (i figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al Comune di:
- Iscrizione dell'atto di matrimonio
- Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
La documentazione dovrà essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: comune.carru.cn@cert.legalmail.it
Informazioni specifiche:
E’ stato predisposto, d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l’ISTAT, il modulo standard, disponibile in formato pdf, per la trasmissione ai Comuni della Convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 .
Dove Rivolgersi:
Ufficio Servizi Demografici (vedi dettaglio e orario di apertura)
Riferimenti Normativi:
Legge 10.11.2014, n. 162
D.Legge 12.09.2014, n. 132
Documenti allegati:
Art. 6 D.L. 12-09-2014 (96,58 KB)
MODULO TRASMISSIONE CONVENZIONE (61,92 KB)