Il cittadino italiano che vuole cambiare, per se stesso o per il minore di cui è tutore/genitore, il nome o aggiungere al proprio un altro nome, o cambiare il cognome, anche perchè ridicolo o vergognoso o perchè rivela l'origine naturale, o aggiungere al proprio un altro cognome, deve rivolgersi alla Prefettura del proprio luogo di residenza o presso la Prefettura competente del luogo di nascita in cui è stata registrata la nascita.
La richiesta alla Prefettura competente, deve essere presentata in bollo (€. 16,00), corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ha carattere eccezionale ed è ammessa esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni ed in caso di accoglimento, il richiedente viene autorizzato dal Prefetto a far pubblicare per 30 gg consecutivi all’Albo Pretorio digitale del Comune di nascita e del Comune di residenza (se diverso), un avviso contenente la sintesi della domanda.
La richiesta di pubblicazione all’Albo Pretorio Digitale, deve essere trasmessa al Comune di nascita e al comune di residenza (se diverso), compilando il modulo apposito e allegando copia dell'autorizzazione del cambiamento di nome/cognome della Prefettura e copia del documento di identità in corso di validità.
Può essere presentata personalmente presso gli sportelli dei Servizi Demografici oppure via posta raccomandata A/R o via PEC.
Chiunque ritenga di avere interesse può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorsi i 30 giorni senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente deve presentare alla Prefettura i seguenti documenti:
- copia dell'avviso con relazione che attesta l'avvenuta affissione e la sua durata;
- prova delle eseguite notificazioni se prescritte.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle pubblicazioni e vagliate le eventuali opposizioni, può accogliere o respingere la domanda, emettendo apposito decreto. L’effetto del cambiamento o dell’aggiunta del nome o del cognome è subordinata all’annotazione del decreto sull’atto di nascita del richiedente, sull’atto di matrimonio, e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.
Se la nascita o il matrimonio dell'interessato è avvenuto in altro comune, diverso da quello di residenza, l'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di residenza deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di nascita o del matrimonio per effettuare analoga annotazione.