RAVVISATA la necessità di provvedere alla pulizia periodica di canali, rogge, fontanili e cavi siti nel territorio comunale di Carrù, al fine di mantenere pulite e sgombre da materiali e depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea le rive dei canali e le tubazione che consentono il passaggio dalla Via pubblica a lotto;
VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
VISTI gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs.30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;
VISTO gli artt. 31 e 32 del Regolamento di Polizia Rurale vigente inerenti a gestione di fossi e canali privati e spurgo di fossi e canali privati;
Visto che occorre favorire il normale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche stagionali;
Si COMUNICA a tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, contoterzisti, possessori, ecc. dei fondi in Carrù, a tutti i proprietari, Enti pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze, ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua di fiumi, rogge, canali di irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Carrù, ciascuno per le rispettive competenze di provvedere:
all'effettuazione, con mezzo idoneo, di un intervento di asportazione dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso sugli argini;
ogni qualvolta sia necessario o come previsto dal Regolamento di Polizia Rurale, alla rimozione dall'alveo del corso d'acqua, di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;
ogni qualvolta sia necessario o come previsto dal Regolamento di Polizia Rurale, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
ogni qualvolta sia necessario o come previsto dal Regolamento di Polizia Rurale, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.
AVVERTE
Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs.152/2006.
E' assolutamente vietato:
procedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di diserbanti e dissecanti, rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.
In caso di inottemperanza della presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.